IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norme transitorie in materia di dotazione organica del personale delle case di cura private 1. In conformita' ai decreti del Ministro della sanita' 16 giugno 1990 e 1 febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case di cura private, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, per le case di cura private di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, si applicano i requisiti in materia di dotazione organica del personale contenuti nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1975 relativo agli schemi di convenzione tra le Regioni e le case di cura stesse nonche' la normativa integrativa regionale derivante dagli accordi per la determinazione delle diarie di degenza.