IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Norme transitorie in materia di dotazione organica
              del personale delle case di cura private
 
   1.  In conformita' ai decreti del Ministro della sanita' 16 giugno
1990 e 1 febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case  di
cura  private, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del
servizio sanitario nazionale, per le case  di  cura  private  di  cui
all'articolo  58  della  legge  regionale 31 dicembre 1987, n. 64, si
applicano i requisiti in materia di dotazione organica del  personale
contenuti  nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1975
relativo agli schemi di convenzione tra le Regioni e le case di  cura
stesse  nonche'  la  normativa  integrativa regionale derivante dagli
accordi per la determinazione delle diarie di degenza.